Art. 13.
(Potestà regolamentare).

      1. I Consigli nazionali adottano il regolamento per l'organizzazione interna degli organi del rispettivo Ordine professionale, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
      2. I regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono soggetti ad impugnativa davanti agli organi di giustizia amministrativa da parte del Ministro vigilante, dei consigli locali dell'Ordine professionale e dei rispettivi presidenti.